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Rilascio licenza vendita/somministrazione alcolici - Ufficio delle Dogane. Eliminato obbligo di denuncia e richiesta di licenza per le Pro Loco
Rilascio licenza vendita/somministrazione alcolici -Ufficio delle Dogane Eliminato obbligo di denuncia e richiesta di licenza per le ProLoco A cura di Eleonora Norbiato ATTENZIONE: dal 29.08.2017 sono in vigore le modifiche apportate dalla L.24/2017 all'art. 29, comma 2, del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. n. 504/1995. La Legge 04.08.2017, nr.124 entrata in vigore il 29.08.2017 ha modificato, tra l’altro, il comma 2 dell’art.29 del TUA di cui al Dlgs 26.10.1995, nr. 504, escludendo dall'obbligo di denuncia e quindi della correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle dogane, i seguenti esercizi pubblici: gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche, alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari, la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati, gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari; gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili, rifugi alpini, e la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici. Le nostre Pro Loco sono ora escluse dalla richiesta di licenza. La comunicazione va inserita crocettando l’apposita opzione nella SCIA amministrativa per manifestazioni temporanee da inoltrare direttamente al proprio Comune di appartenenza o al SUAP - Sportello Unico Attività Produttive . Ultimo aggiornamento pagina: 07/12/2017 10:48:00
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