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CIRCOLI PRO LOCO U.N.P.L.I. : AFFILIAZIONE 2011

Si comunicano due  aggiornamenti per le nostre Associazioni che gestiscono i Circoli Pro Loco UNPLI, in prossimità della consueta prassi per il rinnovo delle pratiche di inizio anno, fermo restando che le altre disposizioni e procedure, vedi quelle economiche come ad esempio i versamenti al Comitato Regionale e Nazionale, sono rimaste invariate.

In prima battuta vediamo la piccola modifica che devono espletare i Presidenti dei Circoli nel momento in cui devono ufficializzare alle proprie amministrazioni comunali l'apertura del Circolo medesimo. E' stata indicata “piccola modifica” in quanto la procedura prevede sempre la presentazione di una comunicazione, per cui è sufficiente utilizzare l'allegato stampato per l'inoltro della pratica presso le amministrazioni comunali indicante gli estremi legislativi correnti e corretti. Si precisa che la normativa in oggetto è una legge dello Stato, è quindi successo che alcune Regioni l'hanno impugnata davanti alla Corte Costituzionale, preciso però che non è il caso della Regione Piemonte. E' logico che questa nuova procedura coinvolge solo chi deve aprire un Circolo, quindi per l'anno 2011, nulla devono fare chi invece ha già l'attività avviata in corso d'anno.
Con l'articolo 49, comma 4 bis del Decreto Legge 78/2010 sulla Manovra economica, convertito con la legge n. 122 del 30.07.2010 è stato introdotto il meccanismo della (SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Tale provvedimento ha innovato integralmente l'art.19 della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa. La nuova procedura introdotta prevede, la presentazione all'amministrazione competente di una segnalazione certificata di inizio attività al fine di poter sin da subito iniziare l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei nostri Circoli. La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni, attestati e documenti che già dovevano essere allegati precedentemente; l'amministrazione competente, entro i successivi 60 giorni, verifica che la richiesta sia legittima e completa dei requisiti richiesti. In caso contrario l'amministrazione adotta gli opportuni provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi salvo che l'interessato non si conformi entro un termine fissato dall'amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Decorsi i 60 giorni dalla presentazione della SCIA, l'amministrazione competente potrà, comunque, intervenire ma solo in presenza di alcuni specifici presupposti (pericolo di danno grave e irreparabile).
 
 
L'altra novità, anche questa parziale, e quindi non di piena novità, riguarda l'utilizzo degli etilometri nei locali, dove è presente la consumazione di bevande alcoliche, per la misura del tasso alcolemico. La riforma del Codice della strada dello scorso luglio (legge 120/2010, articolo 54), lasciava tre mesi ai gestori dei locali per adeguarsi, scadenti il 13 novembre scorso. L'alcol-test può essere preteso solo nei locali che chiudono dopo la mezzanotte; anche se la normativa non è molto chiara, sembra comunque, da interpretazioni, che possa essere richiesta anche in altri orari della giornata e non obbligatoriamente solo dopo la mezzanotte. E' necessario darne pubblicità della possibilità che viene offerta agli associati che frequentano i nostri Circoli, apponendo nei locali anche le tabelle ministeriali allegate al Decreto 30 luglio 2008 che riproducono:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
            b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Gli apparecchi possono essere acquistati presso le farmacie o in alternativa si può valutare le offerte proposte dall'UNPLI Nazionale (vedi sito www.unioneproloco.it) e stabilendo un loro costo, venduti a chi li richiederà per la sua personale prova. Sono presenti delle sanzioni amministrative che variano da 300 a 20.000 euro per i gestori a secondo del tipo di violazione delle disposizioni di legge in vigore.
 
Inoltre ricordiamo alcuni passaggi importanti dell'articolo sopra indicato (art. 54):
·        divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 sia nei locali quali Circoli, nel nostro caso, che anche in spazi e aree pubbliche, quindi sagre e feste;
·        questi vincoli non si applicano alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e 16 agosto.
 
 
           


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Ultimo aggiornamento pagina: 13/12/2010 13:42:00


 



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