| |||
La nuova normativa sull'antiriciclaggio
Le norme di legge prevedono, con decorrenza 31 maggio 2010, il divieto del trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a € 5.000 (in precedenza il limite era quantificato in € 12.500). Il trasferimento è vietato anche quando riguarda più pagamenti di importo singolarmente inferiore al citato limite, qualora gli stessi siano artificiosamente frazionati in modo da non raggiungere la soglia di € 5.000.
Per esemplificare quanto sopra esposto si illustrano alcune operazioni oggetto del divieto:
; pagamenti in contanti di fatture di importo pari o superiore a € 5.000;
; conferimenti di denaro, finanziamento soci, prelievi in conto utili, pagamenti o versamenti in contanti riguardanti rapporti commerciali di importo pari o superiore a € 5.000.
; fattura di importo superiore al limite di € 5.000 con pagamenti frazionati artificiosamente, anche se effettuati in momenti diversi, di importo inferiore alla suddetta soglia.
Ulteriori disposizioni sono state inserite poi per limitare la trasferibilità degli assegni bancari e postali. Secondo le nuove disposizioni infatti i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche con la clausola di non trasferibilità.
Solo su specifica richiesta del cliente la banca consegna moduli di assegni in forma libera previo il pagamento di un’imposta di bollo di 1,50 euro (15 euro a carnet).
Gli assegni bancari, postali e circolari emessi per importi pari e superiori a euro 5.000 devono recare l’indicazione del nome e/o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Ultimo aggiornamento pagina: 29/07/2010 14:08:00
|
|||
|