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Sagre: definitivamente abolite le limitazioni per gli alcoolici

Sagre: definitivamente abolite le limitazioni per gli alcoolici

E' stata pubblicata il 25-6  u.s. in Gazzetta Ufficiale la legge 96 del 4.6.2010 che con l'art. 34 risolve in via definitiva e chiara il problema introdotto nell'estate del 2009 dalla legge 7 luglio 2009 n. 88 che con l'art. 7 poneva serie limitazioni per la vendita degli alcoolici nelle sagre.
Fu necessario una interpretazione della applicabilità della legge da parte del Ministero, che di fatto consentì la vendita degli alcoolici nelle sagre pur rimanendo in vigore la legge.
 
Ora l'art. 34 della legge 96/2010 risolve del tutto il problema aperto nel 2009:
 
Legge 4 giugno 2010, n 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119) - (GU n. 146 del 25-6-2010  - Suppl. Ordinario n.138)Art. 34.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)
1. Il comma 2 dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,  è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».
 
La legge è entrata in vigore il 10 Luglio.
 
Testo precedente introdotto con l'art. 7 della L.  88/2009 ,  ora sostituito dal testo dell'art. 34 L. 96/2010 sopra riportato che esclude le sagre ecc: 
 
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
 
Si ricorda di dotarsi di strumenti che consentano a richiesta ( e a pagamento ) di verificare il tasso alcoolometrico.
E’ possibile rifornirsi tramite:
 
Unpliservizi

Tel. 06/899 285 42 Fax. 06/899 285 25 e-mail unpliservizi@unpliweb.it 

 
 


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Ultimo aggiornamento pagina: 21/07/2010 10:43:00


 



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